D.V.R.

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Il DVR è un documento previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica.  Identifica e  valuta i rischi presenti in azienda e deve contenere le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee.

 

Cos'è un Documento di Valutazione dei Rischi?

È il Documento di Valutazione dei Rischi redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012). Può essere utilizzato da tutti quei Datori di Lavoro di aziende che contano fino a 50 lavoratori con esclusione delle seguenti: aziende industriali, impianti o installazioni con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione ad amianto.

Il DVR prevede una struttura suddivisa in quattro fasi:

• Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
• Individuazione dei pericoli presenti;
• Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
• Definizione del programma di miglioramento.

Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?

Spesso, secondo la nostra esperienza, si pensa che esista un periodo di tolleranza per la redazione del documento. Questo era vero prima dell’approvazione della Legge 161/14, varata a seguito di una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 obbligando il Datore di Lavoro a rendere disponibile il DVR in concomitanza con l’apertura dell’attività.

Quanto tempo ho per mettermi in regola con il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (anche quello standardizzato) deve avere data certa, ossia si deve poter provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale. A tal fine è sufficiente che il documento sia sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS. In mancanza del medico competente o del RLS, si rende necessario documentare la data semplicemente inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC. Per coloro che non avessero la PEC è possibile ricorrere all’apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente “corpo unico” (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007). Altra soluzione è quella di spedire per mezzo raccomandata il documento all’indirizzo della propria sede.

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